Tasse universitarie, il contributo dello studente non può eccedere il 20% del finanziamento pubblico

Le tasse e i contributi posti a carico degli studenti universitari per la copertura delle spese d’istruzione, non devono superare la soglia del 20 per cento del rapporto aritmetico tra tale contribuzione e l’importo concreto del trasferimento a carico del bilancio statale, relativamente al solo capitolo del Fondo di Finanziamento Ordinario.

È quanto afferma la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5552/2018. Il Consiglio di Stato è intervenuto affermando l’illegittimità dell’aumento delle tasse universitarie disposto in violazione del criterio secondo il quale la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato.

Nel rigettare l’appello dell’Ateneo soccombente in primo grado, il Collegio ha avuto modo di rilevare l’infondatezza delle tesi ricorrenti, secondo le quali l’aliquota del 20% andasse riferita non al finanziamento ordinario erogato dal Miur all’Università, ma al Fondo di Finanziamento Ordinario cd “teorico”, cioè alla quota di tale fondo spettante all’Ateneo stesso in base al criterio di riparto di questo tra tutte le Università statali.

Per il Collegio, infatti, in base all’articolo 5, comma 1, del Dpr 306/1997, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, legge 537/1993.

La norma non indica altra base finanziaria di riferimento su cui applicare l’aliquota massima del 20%, e certo non il Fondo di Finanziamento Ordinario teorico, ma si riferisce all’effettivo importo del trasferimento a titolo di finanziamento ordinario, a valere sul capitolo del bilancio statale di previsione così denominato.

A giudizio del Collegio, appare quindi evidente lo scopo della norma stessa, cioè quello di garantire in modo equilibrato l’obbligo di contribuzione a carico degli studenti per il finanziamento delle Università ove sono iscritti, nel senso che le tasse e i contributi, a carico di questi ultimi per la copertura delle spese universitarie, non devono superare la soglia del 20 per cento nel rapporto aritmetico tra tale contribuzione e l’importo concreto del trasferimento a carico del bilancio statale, relativamente al solo capitolo del Ffo.

Ciò premesso, sussiste in capo agli studenti iscritti, la pretesa a che l’Ateneo d’iscrizione non si discosti dal predetto vincolo, aumentando illimitatamente le cd tasse universitarie, in quanto la Costituzione garantisce sì l’autonomia finanziaria e contabile degli Atenei, ma ciò non consente loro di pretermettere la normativa statale al diritto allo studio, il quale include l’onere economico di partecipazione alla spesa pubblica di funzionamento delle Università, posto a carico degli studenti.

Pertanto, spetta allo Stato e non ai singoli Atenei la fissazione d’un tetto massimo alla medesima contribuzione, solo nel rispetto del quale continua ad esser esercitata l’autonomia universitaria, che è obbligata a collocare il livello massimo di contribuzione all’interno della citata aliquota, applicata alla sola quota di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Alla luce di queste premesse, ne deriva che gli studenti possono essere chiamati a concorrere solo entro un determinato limite percentuale della dotazione finanziaria trasferita dallo Stato, poiché tale loro contribuzione serve non già a compensare, sia pur parzialmente, il divario tra i trasferimenti effettivamente ricevuti da ogni singolo Ateneo e la quota del Ffo che in via teorica dovrebbe essergli attribuita, bensì a partecipare alle spese di funzionamento, in quanto fruitori del servizio pubblico universitario.

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