L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per la risoluzione delle controversie tra cliente e banca

Tale istituto giuridico, opera tra i clienti, banche e intermediari finanziari e rispetto al ricorso al giudice, rappresenta una soluzione più rapida, semplice ed economica.

Sono soggetti alle decisioni ABF banche e intermediari iscritti negli elenchi indicati dagli artt. 106 e 107 del TUB (Testo Unico Bancario), istituti di Moneta Elettronica (IMEL) operanti in Italia, Poste Italiane (per l’attività di Bancoposta) e tutte le banche e intermediari esteri che operano in Italia. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti ma prevedono l’avvio di procedure in caso di inadempimento da parte del condannato.

Arbitro bancario finanziario

Arbitro bancario finanziario

Prima di rivolgersi all’ABF il cliente cerca una soluzione diretta presentando reclamo alla banca o all’intermediario, che deve rispondere entro 60 giorni (se la risposta è affermativa, va indicato anche il tempo necessario per risolvere la questione).

Se non si riceve risposta entro i termini o se questa non soddisfa il cliente, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo ci si può rivolgere all’ABF, versando 20 euro che verranno rimborsate in caso di vittoria del ricorso.

Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario o in contanti presso una delle filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, escluse quelle specializzate nella vigilanza.

È obbligatorio inserire la causale del versamento “Ricorso ABF” e indicare il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente. La ricevuta del pagamento va allegata al ricorso, pena l’irricevibilità.

I casi ammessiL’ABF può pronunciarsi su questioni che implicano un massimo di 200.000 euro se il cliente richiede una somma di denaro; niente limiti di importo se invece la questione riguarda il riconoscimento di diritti, obblighi e facoltà.

Esclusioni

In nessun caso può decidere su controversie riguardanti servizi e attività di investimento (compravendita di azioni e obbligazioni, derivati e ambiti di competenza Consob), inerenti beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari ( beni in leasing, acquistati con credito al consumo, forniture in factoring), situazioni già in esame presso un giudice, un arbitro o un conciliatore.

Per eseguire il ricorso è necessario compilare l’apposito modello disponibile presso le filiali della Banca d’Italia o sul sito ABF, inviandolo firmato e completo degli allegati e della ricevuta del pagamento di 20 euro per posta, fax o posta elettronica certificata alla Segreteria tecnica competente o a una delle filiali della Banca d’Italia.

È possibile la consegna a mano presso una delle filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico o la trasmissione online dal sito ABF. Una copia del ricorso va inviata all’intermediario con raccomandata o PEC: questi avrà a disposizione 30/45 giorni per far pervenire le controdeduzioni e altri documenti ritenuti importanti. Anche la Segreteria tecnica e il Collegio possono richiedere alle parti delle integrazioni, nel qual caso facendo scattare la sospensione del termine entro il quale il Collegio deve esprimersi.

Se durante il procedimento viene posto in atto un tentativo di conciliazione, il Collegio interrompe il procedimento stesso, ma il ricorso può essere riproposto entro i successivi 6 mesi in caso di fallimento della conciliazione senza che sia necessario presentare nuovamente il reclamo all’intermediario.

Se invece, sempre durante il procedimento, la controversia viene sottoposta a un giudice o arbitro, il cliente deve dichiarare se vuole comunque proseguire il procedimento di fronte all’ABF entro 30 giorni, altrimenti è prevista l’estinzione.

Il Collegio deve pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni fornite alla Segreteria tecnica da parte dell’intermediario, la pronuncia avviene a maggioranza e deve essere motivata. Entro 30 giorni va poi comunicata alle parti.

Se il ricorso è accolto, oltre alla restituzione della somma di 20 euro, l’intermediario deve adeguarsi alle decisioni entro il termine indicato, in caso di mancata indicazione il termine è fissato a 30 giorni.

In caso di mancato rispetto di quanto indicato dal Collegio è prevista la pubblicizzazione
dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, su quello della Banca d’Italia e su due quotidiani con ampia diffusione a spese dell’intermediario inadempiente o che non collabora al funzionamento della procedura.

È inadempiente colui il quale non esegue o esegue solo parzialmente quanto imposto dall’Arbitro Bancario finanziario, a seguito dell’accoglimento anche parziale del ricorso non rimborsa i 20 euro al cliente, a seguito dell’accoglimento anche parziale del ricorso non versa il contributo spese alla Banca d’Italia.

Non collabora al funzionamento della procedura l’intermediario che non versa il contributo necessario per la liquidazione dei compensi ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari; nel caso in cui il suo comportamento impedisca all’ABF di decidere, omette o invia in ritardo la documentazione richiesta.

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