Per i professionisti, i tre maxi decreti emergenziali, Cura Italia, Liquidità e Rilancio, hanno reso disponibili diverse misure agevolative, con differenti requisiti, condizioni e modalità di accesso.
Tra gli incentivi più rilevanti, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio.
Ammessi i titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo, esclusi i professionisti ordinistici. I professionisti, compresi quelli ordinistici, hanno poi diritto al bonus affitti per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile, ridotto al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
Quali sono le altre misure disponibili? Quali i requisiti richiesti per accedere?
Un pacchetto di misure di vario genere quello messe in campo per i professionisti dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio: benefici fiscali, interventi a sostegno della liquidità e ristori a fondo perduto.
Misure che prevedono requisiti, condizioni e modalità di accesso diversi l’uno dall’altro, rendendo il quadro piuttosto complesso e articolato.
Ad esempio, al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio possono accedere i titolari di partita Iva che esercitano di attività di lavoro autonomo, con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno avuto un ammontare dei corrispettivi inferiore ai 2/3 dell’ammontare del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta, a prescindere dal calo del fatturato, ai contribuenti che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli che operano nei Comuni colpiti da eventi calamitosi che al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus) si trovavano ancora in una situazione di emergenza legata alle calamità naturali.
Esclusi i professionisti ordinistici e liberi professionisti in possesso dei requisiti per beneficiare dell’indennità di 600 euro introdotta dall’art. 27 del decreto Cura Italia, I professionisti ordinistici, invece, hanno diritto al bonus affitti (previsto anch’esso dal decreto Rilancio) per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020.
Il credito di imposta è pari al 60% del canone mensile, ridotto al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio contratti cd. coworking). Ne possono fruire i soggetti con compensi non superiori a 5 milioni di
euro e che hanno avuto una diminuzione dei compensi di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
BENEFICI FICALI
Versamento IRAP
Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 24
Beneficio: Non è dovuto il versamento del saldo 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto IRAP per il 2020. Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta.
A chi: Lavoratori autonomi con compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Come: Beneficio automatico, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework (quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19).
Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 28; circolare Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 14/E; risoluzione Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 32/E
Beneficio: Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Il bonus scende al 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio contratti cd. coworking).
A chi: Persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, con: compensi non superiori, nel 2019, a 5 milioni e, una diminuzione dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi di marzo,
aprile e maggio – di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al decreto Rilancio è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione dei corrispettivi per i soggetti che hanno avviato l’attività nel 2019 e per quelli situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Bonus affitti
Come: Utilizzabile in dichiarazione o, in alternativa, in compensazione in F24 (codice tributo 6920) dopo il pagamento dei canoni. In luogo dell’utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le modalità della cessione sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020. La comunicazione dell’avvenuta cessione potrà essere effettuata dal 13 luglio 2020 tramite un’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 120
Beneficio: Credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Negli interventi agevolabili sono
compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
A chi: Esercenti attività arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al provvedimento. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori
soggetti aventi diritto.
Come: Utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione in F24 o, in alternativa, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Bonus per sanificazione e DPI
Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 125
Beneficio: Credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
A chi: Soggetti esercenti attività arti e professioni.
Come: Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24. In luogo dell’utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Bonus pubblicità Sostegno alla liquidità Fondo Gasparrini
Riferimenti normativi: D.L. 34/2020, art. 186
Beneficio: Limitatamente all’anno 2020, credito di imposta pari al 50% dell’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato.
A chi: Lavoratori autonomi, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Come: Domanda dal 1° al 30 settembre 2020.
Riferimenti normativi: D.L. 18/2020, art. 54; D.L. 23/2020, art. 12; D.M. 25 marzo 2020, G.U. 28 marzo 2020, n. 82
Beneficio: Sospensione dell’intera rata del mutuo prima casa (di importo non superiore a 400.000 euro) fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione.
A chi: Liberi professionisti (professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico) che hanno registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. N.B. Soggetti ammessi fino al 17 dicembre 2020.
Come: alla banca che ha concesso il mutuo, deve essere presentato il modulo pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze e sul sito della Consap (soggetto gestore del Fondo).
Moratoria ex lege sui finanziamenti in essere
Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 56
Beneficio:
- Irrevocabilità, fino al 30 settembre 2020, delle linee di credito in conto corrente e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
- proroga, fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
- sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.
Fondo di garanzia PMI
Riferimenti normativi: D.L. 23/2020, art. 13; Circolari del Mediocredito Centrale 12/2020 e 13/2020
A chi: professionisti titolari di partita IVA, aventi sede in Italia ed in bonis, ovvero non aventi posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate.
Come: deve essere presentata all’istituto finanziatore apposita domanda, in cui si dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Beneficio:
1) Piccoli prestiti fino a 30.000 euro di cui al comma 1, lettera m): garanzia pubblica del 100%. Possono essere garantiti prestiti di durata non superiore a 10 anni e con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi.
2) Prestiti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera m):
– garanzia pubblica fino al 90% per i finanziamenti fino a 6 anni
– garanzia pubblica dell’80% per i finanziamenti con durata anche oltre i 10 anni.
A chi:
1) Piccoli prestiti fino a 30.000 euro di cui al comma 1, lettera m):
– persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
– broker, agenti e subagenti di assicurazione.
2) Prestiti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera m): liberi professionisti, iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Come: Regole valide fino al 31 dicembre 2020. La domanda per richiedere la garanzia pubblica deve essere presentata alla banca o al confidi cui ci si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
Garanzia Italia
Riferimenti normativi: D.L. 23/2020, art. 1
Beneficio: Garanzia SACE (del 70, 80 o 90%) rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi e di importo non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25% del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019.
A chi: liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti che hanno pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia.
Come: La richiesta di finanziamento con garanzia dello Stato deve essere presentata alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di fiducia. Indennità Covid-19
Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 27; D.L. n. 34/2020, art. 84, commi 1 e 2; Circolari INPS 30 marzo 2020 n. 49 e 29 maggio 2020 n. 66
Beneficio: Indennità pari a:
– 600 euro per marzo e aprile 2020;
– 1.000 euro per maggio 2020.
Indennità INPS
A chi:
1) Indennità di marzo e aprile: liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
2) Indennità di maggio: liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, con i seguenti requisiti:
- titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 e iscritti alla Gestione
separata; - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.
Come:
1) Indennità di marzo: la domanda di riesame andava presentata entro il 3 giugno 2020.
2) Indennità di aprile: per chi ha ricevuto l’erogazione dell’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020: l’indennità del mese di aprile è erogata dall’Inps in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.
3) Indennità di maggio: domanda da presentare all’INPS obbligatoriamente anche se si è già fruito dell’analogo bonus per i mesi di marzo e aprile. Sufficiente allegare un’autocertificazione.
Indennità Casse di previdenza private
Riferimenti normativi: D.L. n. 18/2020, art. 44, comma 2; D.L. n. 34/2020, art. 78; Decreti interministeriali 28 marzo 2020, 27 aprile 2020 e 29 maggio 2020
Beneficio: Indennità pari a:
– marzo e aprile 2020: 600 euro;
– maggio 2020: importo da definire.
A chi:
1) Indennità di marzo: professionisti iscritti alle relative Casse di
previdenza, in possesso dei seguenti requisiti:
- non titolari di pensione;
- con riferimento all’anno 2018, reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- con riferimento al 2018, reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso l’attività libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
2) Indennità di aprile: professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza in possesso dei seguenti requisiti:
- aver dichiarato, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro oppure, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020, compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019;
- in alternativa al punto precedente, aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 ovvero aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero, in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica;
- non essere titolare di pensione diretta;
- non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non aver presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatoria;
- non aver beneficiato delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 (CIGS Covid) 27, 28, (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29, (Lavoratori stagionali del turismo) 30 (Lavoratori agricoli), 38 (Lavoratori dello spettacolo) e 96 (Collaboratori sportivi) del DL 17 marzo 2020 n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del D.L. n. 34/2020 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza (di cui al D.L. n. 4/2019), né delle prestazioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 30 aprile 2020, né del reddito di emergenza di cui all’art.
82 del D.L. n.34/2020.
3) Indennità di maggio: professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza:
- non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non titolari di pensione.
Come:
1) Indennità di marzo 2020: il termine per la presentazione delle domande alla Cassa di riferimento è scaduto il 30 aprile 2020.
2) Indennità di aprile:
- per chi ha ricevuto l’erogazione dell’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020: l’indennità del mese di aprile è erogata dalla Cassa di riferimento in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.
- per chi non ha ricevuto l’indennità del mese di marzo: domanda alla Cassa di riferimento entro l’8 luglio 2020.
3) Indennità di maggio 2020: da definire.
Contributo a fondo perduto
Riferimenti normativi: D.L. n. 34/2020, articolo 25; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020 n. 230439; Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2020 n. 15/E
Beneficio: Contributo a fondo perduto calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
- 20%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- 10%, se ricavi o i compensi 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 euro.
Contributo minimo: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
A chi: Persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR con:
1) compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e
2) con corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Il rispetto di tale requisito non è richiesto:
- per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (e comunque non oltre il 30 aprile 2020);
- per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). Un elenco – indicativo e non esaustivo – dei Comuni è riportato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439/2020.
Fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti, sono ammessi:
- società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione;
- soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della Legge n. 190/2014.
Sono esclusi:
- soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. 18/2020.
Come: domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020 ovvero, entro il 24 agosto nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.