I contributi per investimenti nelle aree della zona economica speciale spettano anche alle aziende agricole

Per l’Agenzia delle Entrate il bonus ZES Unica Sud spetta anche alle imprese agricole in contabilità semplificata o per le quali si determina l’imponibile sul reddito catastale.

La normativa sulla ZES Unica Sud non pone vincoli sul regime contabile e sul metodo di determinazione del reddito per l’accesso agli incentivi sugli investimenti. Anche gli agricoltori che determinano il reddito su base catastale possono quindi accedere al credito d’imposta, Questo chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate, amplia la platea dei beneficiari nel Mezzogiorno affiancandosi alle altre misure attive come il bonus assunzioni ZES.

I contributi per investimenti nelle aree della zona economica speciale spettano anche alle aziende agricole

A far luce le modalità di accesso al bonus è stata la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 9 febbraio 2026. L’agevolazione non è vincolata a un particolare metodo di determinazione del reddito ma al rispetto dei requisiti oggettivi dell’investimento.

Il regime di determinazione del reddito su base catastale e la tenuta della contabilità semplificata non rappresentano, pertanto, un ostacolo per accedere al credito d’imposta.

L’Agenzia conferma che l’incentivo spetta in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa che sostiene gli investimenti localizzati nelle regioni della ZES Unica ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

È la stessa norma di riferimento a sottolineare l’assenza di vincoli in base alla forma giuridica e al regime contabile, purché l’azienda beneficiaria sia operativa nella ZES Unica e l’attività si riferisca ai settori ammessi: Nel documento di prassi l’amministrazione finanziaria ribadisce l’apertura verso le imprese agricole che, per natura, utilizzano regimi fiscali semplificati.

Si ritiene che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame siano compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (i.e., i titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR), anche se adottano un regime di contabilità semplificata, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall’articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.

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