16Il correttivo di riforma fiscale amplia la possibilità di conciliazione giudiziale in Cassazione e introduce nuove disposizioni sul processo telematico.
Il nuovo Dlgs n. 81/2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno) in contiene una serie di novità relative alla giustizia tributaria, contenute nell’articolo 16. In particolare, adesso la conciliazione giudiziale si può applicare a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, indipendentemente da quando sono stati notificati (anche prima del 4 gennaio 2024).
Novità sulla conciliazione con il Fisco in Cassazione
Il provvedimento contiene anche alcune modifiche procedurali relative al processo telematico tributario.
La conciliazione giudiziale consente di raggiungere un accordo fra le parti anche in pendenza di giudizio. La procedura prevede la presentazione di un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
La Corte, in base a questo accordo, emette una sentenza di cessazione del contenzioso. L’accordo di conciliazione deve contenere somme dovute, termini e modalità di pagamento.
Il Dlgs 220/2023 aveva già esteso questa possibilità anche alle cause già approdate in Cassazione. C’erano però alcuni paletti, ad esempio relativi al momento in cui la controversia era arrivata al terzo grado di giudizio, che ora il Dlgs n. 81/2025 elimina. adesso si può procedere con la conciliazione giudiziale anche per i ricorsi già pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
Nel Dlgs 81/2025 in vigore dal 13 giugno ci sono alcune disposizioni che riguardano specificamente il procedimento telematico tributario. Per quanto riguarda la validità delle copie informatiche degli atti, il provvedimento conferma che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. In pratica, il difensore deve fornire l’attestazione di conformità della copia informatica al documento analogico.
C’è poi una variazione procedurale relativa alla deliberazione del collegio giudicante. Dopo la camera di consiglio, è il presidente della Corte, e non il collegio giudicante, a dare lettura
immediata del dispositivo della sentenza. Resta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
Infine, nel giudizio di ottemperanza che consente di chiedere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la messa in mora dell’ente impositore può avvenire, oltre che tramite ufficiale giudiziario, anche via pec, posta elettronica certificata.